Polizze 2016

POLIZZE ASSICURATIVE 2016

Anche quest’anno ci siamo prodigati per potervi offrire una gamma articolata e completa di coperture assicurative per la vostra vita privata e per quella professionale.

Confermiamo anche per il 2016 L’OMAGGIO PER TUTTI GLI ISCRITTI FABI DELLA POLIZZA R.C. CAPOFAMIGLIA, consultate l’allegato 1 per avere tutte le informazioni relative a questa copertura, che NON NECESSITA DI ALCUNA ADESIONE, in quanto da noi sottoscritta per tutti i nostri iscritti!

Le polizze professionali che proponiamo, come di consueto, si possono dividere in 3 categorie, ciascuna poi articolata in base al massimale prescelto:

  • POLIZZA R.C. CASSIERI: copre esclusivamente le differenze di cassa, incluse quelle derivanti da operazioni di carico/scarico Bancomat;
  • POLIZZA R.C. PROFESSIONALE: copre eventuali danni patrimoniali cagionati a terzi, compresa la propria Banca. Con una piccola integrazione si può estendere esplicitamente all’attività assicurativa;
  • POLIZZA R.C. COMBINATA: copre ambedue le situazioni sopra definite.

Per ciascuna di queste abbiamo valutato diverse offerte, per alcune delle quali, essendo spesso molto sottili le differenze che caratterizzano una o l’altra Compagnia, vi diamo la possibilità di scegliere tra due diverse opzioni, la proposta del nostro broker degli ultimi anni, Relabroker che propone polizze Nobis , e quella del broker che da sempre collabora con la Fabi Nazionale, Biverbroker, che propone polizze AON Assicurazioni. Come sempre i nostri attivisti sindacali sono a vostra disposizione nel caso vi trovaste in difficoltà nella scelta.

Troverete quindi in allegato le condizioni relative alle diverse proposte:

  • CONDIZIONI POLIZZA R.C. CAPOFAMIGLIA (OMAGGIO) (Allegato 1)
  • MODULO E CONDIZIONI POLIZZE R.C. CASSA, R.C.  COMBINATA  E R.C. PROFESSIONALE BIVERBROKER/AON (Allegato 2)
  • MODULO E CONDIZIONI POLIZZE R.C. COMBINATA E R.C. PROFESSIONALE CON ABBINATA R.C. RETROATTIVITA’ GRATUITA
    RELABROKER/NOBIS (Allegato 3) (Allegato 4) (Allegato 5)

COSA FARE PER ADERIRE ALLE POLIZZE R.C. CASSA, PROFESSIONALE O COMBINATA

  1. STAMPARE LA MODULISTICA DI ADESIONE relativa alla soluzione scelta.
    MODULO ADESIONE BIVERBROKER/AON (Allegato 2).
    MODULO ADESIONE RELABROKER/NOBIS (Allegato 5).
  2. COMPILARE E FIRMARE I MODULI.
    Sia il modulo di adesione che i relativi modelli 7/A e 7/B
  3. INVIARE
    Copia dei modelli firmati e copia del bonifico
    – Alla Compagnia assicurativa (vedi indirizzi mail e fax riportati sui moduli)
    – Alla FABI di Verona, all’indirizzo mail polizze@fabiverona.it (e, solo se impossibilitati, al fax n. 045/8009165)

Per i lavoratori a tempo determinato e’ possibile chiedere la copertura assicurativa per periodi frazionati in corso d’anno (3-6-9 mesi) a partire dalla data di assunzione (per i moduli contattate i nostri uffici).

Per qualsiasi informazione contattate il vostro rappresentante sindacale aziendale o gli Uffici della Segreteria Provinciale FABI al numero 045/8006114.

COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN CASO DI ERRORE

Riteniamo utile darvi alcune prime indicazioni sul comportamento da seguire in caso di errore

  1. In caso di errore, con conseguente perdita patrimoniale, avvisare e relazionare la FABI.
  2. Valutare insieme i casi di illegittimità delle richieste di rifusione avanzate da alcuni Istituti Bancari.
  3. Pretendere dall’Azienda che le eventuali contestazioni di addebito siano formulate per iscritto.
  4. Non risarcire di propria iniziativa i terzi o l’Azienda di appartenenza, prima di avere informato la FABI.
  5. In caso di ritrovamento di eventuali differenze, restituire tempestivamente la somma risarcita alla Compagnia di Assicurazione.

Tali precisazioni risultano necessarie al fine di offrire una completa e chiara tutela sindacale, evitando che i Colleghi a causa di incertezze o timori nei confronti dei propri superiori, si prestino a soluzioni non consone e di difficile gestione.
N.B.: L’art. 43 del CCNL ABI – 19 gennaio 2012 – e l’art. 43 del CCNL BCC del 21 dicembre 2012, riprendendo l’art. 5 della Legge n.190 del 13/05/1985 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare contro la Responsabilità Civile verso terzi i propri dipendenti – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave.